Qualche anno fa (2007) Chip Heath scrisse il libro “Made to stick”, ancora attualissimo. Non si trova in Italia, né in italiano, ma grazie alla Rete e agli eBook lo possiamo comprare con un clic (vedi in fondo). Il tema? Come si creano idee e storie che funzionano, storie che rimangono impresse. Cosa che, nell’era dello storytelling, serve non solo per chi fa il copywriter, ma anche per chi lavora nella pubblicità, nel marketing, ma non solo.
Heath parte dalle storie di maggior successo e ad alto tasso di viralità: le leggende metropolitane. L’esempio più citato è la storia del tizio che si risveglia una mattina senza un rene (The Kidney Heist). Perché quelle storia, in apparenza assurde e incredibili, restano in mente? L’autore propone una formuletta, con 6 principi, individuando la caratteristica delle storie di successo.

1. Semplicità (Semplicity). Chiaramente le idee espresse devono essere semplici ma pregnanti, profonde. Vedi i proverbi: storie semplici, ben congegnate, che durano nei secoli.

2. Spiazzanti (Unespectness), prendere in contropiede le aspettative di chi ascolta.

3. Idee concrete (Concreteness). Niente astrazioni, devono evocare immagini concrete.

4. Idee credibili (Credibility). Le storie devono essere quantomeno verosimili.

5. Emozioni (Emotions). Devono far leva sulle emozioni.

6. Storie (Stories). Alle persone piacciono le storie. Dalla notte dei tempi. Fin da piccoli. Le cerchiamo nei libri e nei film. Ce le rifilano, nella pubblicità, anche per venderci i prodotti. Le storie sono esperienze altrui che potrebbero tornarci utili.

Usando le iniziali, in inglese, di queste 6 caratteristiche si ricava l’acronimo SUCCES. Manca una S, alla fine, ma va bene così. Insomma, le storie che restano impresse sono comprensibili, ci colpiscono e sono facili da ricordare.

Su RadioTech

Ho parlato del libro durante l’ottava puntata di Tech Radio.
Potete ascoltare il mio intervento, dal minuto 18′ e 30 secondi, qui:

Ne ho parlato anche a “Tech and the city” (7Gold) il 22 giugno 2014:

Acquista il libro su Amazon:

[articolo del 2003]

La copia personale di un prodotto regolarmente acquistato è un diritto. Ma che fatica avvalersene…

C’è chi fabbrica giochi, programmi, DVD e c’è chi li copia, legittimamente o meno. C’è chi fabbrica i programmi per effettuare queste duplicazioni e c’è chi scrive le leggi per regolamentare la materia. E infine c’è chi – le forze dell’ordine – deve controllare che le leggi vengano applicate. Spesso conciliare tra loro questi ruoli può diventare un problema.
Sgombriamo subito il campo da possibili fraintendimenti: chi copia qualsiasi contenuto multimediale a fini di lucro (vendendoli sulle bancarelle o anche per via telematica) è nel torto marcio, viola la legge e, giustamente, può andare incontro a pesantissime sanzioni penali.
Ma non è questo il punto. In queste pagine ci siamo posti un altro problema: copiare un programma, un gioco, un CD musicale o un film in DVD solo ed esclusivamente a fini di backup (di copia privata, di sicurezza) è legale oppure no? Se sì, perché i produttori di questi supporti proteggono i contenuti con sistemi anti-copia? E’ legittimo superare questi sistemi, se si possiede l’originale?
Mettiamo subito le mani avanti: l’attuale legge sui diritti d’autore, e in particolare il decreto 68 dello scorso aprile (che recepisce la direttiva europea 2001/29 CE), è poco chiara, e in alcuni punti addirittura contraddittoria. Oltre al linguaggio “politichese”, o meglio “legalese”, sono proprio i contenuti a mettere in difficoltà persino gli addetti ai lavori.
Non siamo dei legali, il diritto non è la nostra materia. Non è quindi compito nostro interpretare la normativa e soprattutto trarre delle conclusioni; quindi abbiamo chiesto il parere di chi ha a che fare, quotidianamente, con questioni relative al diritto d’autore, alla copia e via dicendo. Prma di tutto ci sono gli utenti, che comprano programmi e film e che desiderano far rispettare un loro sacrosanto diritto: effettuare una copia di sicurezza di prodotti che pagano a caro, carissimo prezzo. Ci sono poi i produttori dei software e di altri contenuti multimediali che, nel pieno rispetto della legge (sic!), proteggono i loro titoli con sistemi (a volte sofisticatissimi) anti-copia. Ci sono poi i produttori dei software per la duplicazione di CD e DVD. Prodotti che, però (e qui inizia il bello), non possono superare i sistemi di protezione. E infine ci sono i legislatori e le Forze dell’Ordine: i primi hanno partorito una normativa complicatissima, che i secondi si trovano, poveri loro, a dover far rispettare.
Ricapitoliamo: gli utenti sanno che copiare è un diritto; i produttori di software e contenuti multimediali non permettono di effettuare un backup dei loro titoli, applicando dei sistemi anti-copia e interpretando la legge, in alcuni casi, con un approccio a dir poco creativo; i produttori dei software di duplicazione di CD e DVD, nel dubbio, non permettono di superare questi sistemi; le Forze dell’Ordine devono riuscire a tradurre, sul piano operativo, un insieme di norme rigide, contraddittorie su alcuni punti, e spesso inadeguate a seguire l’evoluzione del panorama tecnologico. Detto in parole povere: un caos. E, come al solito, chi ci rimette è soprattutto il consumatore.
Leggete cosa ci hanno detto tutti questi protagonisti.

Il decreto 68 del 9 aprile 2003
L’attuale normativa che regola il diritto d’autore è riassunta nel decreto legislativo numero 68 del 9 aprile 2003 (che trovate all’indirizzo Web www.interlex.it/testi/dlg0368.htm). Questo testo contiene, a nostro avviso, dei punti in parziale (totale?) contraddizione tra loro.
Vediamoli nello specifico:
• Art. 71 – sexies – comma 4 – Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
In questo comma del decreto, si fa cenno all’articolo 102-quater. Vediamo di che si tratta:
• Art. 102 – quater – comma 1 – I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
• Art. 102 – quater – comma 2 – Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o dì un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione.
In pratica, si sancisce il diritto alla copia privata per uso personale, ma contemporaneamente i produttori di software sono legittimati ad apporre delle misure di protezione che non permettano le copie. Va detto, però, che quelle protezioni sono destinate a impedire “atti non autorizzati dai titolari dei diritti” (vendita, filodiffusione e via dicendo). Ma la copia privata (o di backup) è un diritto sancito per legge…

Cosa dice il Codacons
Tutte le parti coinvolte in questa “controversia” possono far valere legittimamente (dal punto di vista legale) i propri diritti. Quasi tutti ci riescono: solo gli utenti finali, che si trovano impossibilitati a fare una copia dei prodotti regolarmente acquistati, non vedono riconosciuto un diritto sancito per legge. Pare assurdo, ma è così.
Per chiedere lumi su come si può tutelare il consumatore, abbiamo contattato l’Avvocato Gianluca Di Ascenzo, coordinatore dell’ufficio legale nazionale del Codacons.
Il quale ci chiarisce subito una questione importante:
“La legge sul diritto d’autore, così com’è formulata, è lacunosa, e va corretta.”
Lo sospettavamo… Si riferisce al fatto che è sancito contemporaneamente il diritto di copiare e il diritto dei produttori di software di proibirlo?
“Proprio così. Chiariamo prima di tutto una faccenda: se le protezioni non permettono di usare un software o, com’è accaduto tempo fa, non consentono di riprodurre un CD musicale sul computer, sono illegali. In questo caso è possibile denunciare il produttore e chiedere un risarcimento dei danni.”
Bene. Poniamo però il caso che il programma funzioni regolarmente, nonostante le protezioni. Queste però non mi permettono di copiare il CD o il DVD. Posso superare queste protezioni?
“No, non è possibile. Anche se mi viene impedito un uso lecito del bene (farne una copia privata), se utilizzo strumenti che superino le protezioni, commetto a mia volta un reato.”
E come si può premunire un consumatore?
“Occorre richiedere esplicitamente al produttore la copia. E questo è obbligato a fornirla.”
Se non lo fa?
“Be’, a quel punto occorre muoversi a livello legale, per tutelare il diritto dell’acquirente. Noi, come Codacons, forniamo assistenza in tal senso. Ma vorrei andare oltre: auspicando una modifica della legge, nel frattempo siamo anche disposti a sederci intorno a un tavolo con le associazioni del settore e trovare un compromesso. In ogni caso una cosa è certa: va bene combattere la pirateria, ma questo non deve portare a ledere i diritti dei consumatori.”

Cosa dicono le Forze dell’Ordine
Dopo aver chiarito (si fa per dire) cosa dice la legge, abbiamo chiesto un parere anche a chi, giorno dopo giorno, si trova in prima linea nella lotta contro la pirateria: le Forze dell’Ordine, e in particolare la Guardia di Finanza. Tra le compagnie più attive su questo fronte, c’è sicuramente la Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Milano, e in particolare il Capitano Piccinni, che già avevamo ospitato sulla nostra rivista.
Capitano, fare una copia privata di un programma, di un gioco o di un film, è legale?
“La questione è molto complessa e la poca chiarezza normativa fa si che l’argomento costituisca oggetto di discussioni e diatribe interpretative. La mia interpretazione della Legge mi porta a dire che è legale realizzare una copia privata che sia destinata solo a fini di backup. Va sottolineato che la Legge sul Diritto d’Autore considera “privata” una copia quando è fatta per uso esclusivamente “personale”; per essere considerata tale, non deve essere realizzata da terzi e non deve riguardare opere trasferite on-line (per esempio via Internet). E’ consentita una copia, anche analogica, delle opere audio o video protette con strumenti tecnologici, purché ciò non si ponga in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.”
Quindi realizzare una copia di backup a fini personali è consentito dalla legge. Ma, secondo lei, se ci sono le protezioni contro la copia, come ci si deve comportare?
“E’ questo il punto più delicato di tutta la faccenda. In teoria la protezione è posta per proibire una copia in qualsiasi caso, e soprattutto contro la pirateria. E in questo caso non ci sono dubbi: chi copia per vendere viola la legge, e va punito.”
D’accordo, ma se posseggo l’originale e voglio farne una copia di backup, posso superare le protezioni?
“In questo caso sì, secondo me.”
Quindi se lei, durante una perquisizione, dovesse trovare la copia di un software, come si comporterebbe?
“Mah, in un caso del genere chiederei di mostrarmi l’originale. Se l’originale c’è, per me il problema non sussiste. Il problema, per noi, non è assolutamente questo. Ci interessa scovare e punire i pirati, chi lucra sulle copie illegali. E’ lo stesso discorso del file sharing: non stiamo certo a punire i ragazzini che scaricano qualche MP3 dalla Rete. I nostri obiettivi sono altri: i grandi sharer o, peggio, chi scambia file di contenuto pedo-pornografico. Con questo, sia chiaro, non voglio dire che scaricare MP3 sia legale, o lecito; dico solo che sarebbe assurdo accanirsi contro chi scarica qualche canzone, anche perché, probabilmente, coinvolgeremmo la metà delle famiglie italiane…”
Tornando alla copia privata, quindi, chi copia un originale, regolarmente acquistato, è probabile che venga incriminato?
“Ripeto: è piuttosto improbabile. Per me la Legge, in questo caso, è chiara: non può rispondere della violazione della normativa posta a tutela del Diritto d’Autore, la persona che dovesse realizzare una copia di un’opera della quale detenga il supporto originale. L’utilizzo che potrà essere fatto della copia realizzata dovrà essere esclusivamente privato.”

Cosa dice Maneurope
Dopo aver visto cosa dice la legge e cosa ne pensano le Forze dell’Ordine, veniamo al dunque. Concentriamoci sul momento della copia, che richiede dei software appositi di duplicazione.
Prendiamo in esame uno dei programmi che affollano gli scaffali di tutti i negozi di informatica, per esempio “DivX Pro” di Maneurope (la stessa casa che distribuisce Ahead Nero).
Sulla scatola del prodotto troviamo tre-righe-tre sul copyright, sul fatto che se non si possiede l’autorizzazione alla copia, si potrebbero violare le leggi nazionali o internazionali sul diritto d’autore. Interessante l’ultima frase: “Se non siete certi dei vostri diritti, contattate il vostro consulente legale”. Siamo punto e a capo.
Prendiamo il telefono e ci mettiamo subito in contatto con Maneurope, e in particolare con Diego Russo, il Direttore Generale.
Iniziamo dal principio. Insomma, dottor Russo, fare un copia privata di CD-ROM, DVD, giochi e via dicendo, è legale oppure no?
“Bella domanda. Purtroppo la normativa italiana, anche dopo il decreto dello scorso aprile, non è molto chiara. Anzi, è assolutamente confusa e, se vogliamo dirla tutta, addirittura contraddittoria. La legge, dopo le nuove disposizioni su diritto d’autore e copyright, sancisce il diritto del proprietario del contenuto digitale, e quindi anche dei film in DVD, di effettuare una copia di backup dell’originale.”
Legge alla mano, risulta (quasi) lampante. Quindi il problema non si pone…
“Ehm, non è esattamente così. In un articolo successivo, le legge legittima gli autori di questi prodotti a premunirsi contro le copie, apponendo sistemi di protezione. E se ci sono questi sistemi, ovviamente, non è legittimo superarli.”
Ricapitoliamo: fare una copia privata è un diritto, ma può essere negato grazie alle protezioni?
“Proprio così. Ma qualche comma più sotto, la legge ci regala un altro colpo di scena: un sistema di protezione è definito come tale solo se risulta efficace per proteggere l’originale. Questo significa che se il sistema di protezione è superabile, allora si ha il diritto di effettuare una copia di backup. Altrimenti no.”
Insomma, tutto è vietato e tutto è concesso. Ma voi, come Maneurope, come vi ponete di fronte a questo caos normativo?
“Effettivamente ci troviamo un po’ in difficoltà. Soprattutto perché, anche a livello europeo, la questione non è molto chiara. Prendiamo per esempio la Germania: lì la normativa, inizialmente, era ancor più restrittiva che da noi. Non si poteva copiare assolutamente nulla. Poi una serie di pareri legali hanno ribaltato la situazione, sancendo il diritto di chi ha acquistato un prodotto digitale di farne tre copie. E’ quello il punto di riferimento a livello europeo, adesso.”
Questo vuol dire che anche da noi è possibile fare tre copie di backup?
“Non proprio. Il problema è che il nostro legislatore non si pronuncia chiaramente sul diritto alla copia privata, ma contemporaneamente stabilisce dei compensi, che vanno alla SIAE, da pagare per effettuare le copie: basti considerare l’entità della tassa sui supporti vergini e su tutti gli strumenti che consentono di effettuare le copie, come i masterizzatori e i videoregistratori. E’ logico quindi pensare che se devo pagare una tassa sulle copie che faccio, vuol dire che sono legali. L’illecito si compie solo quando si pirata, vendendolo, un prodotto.”
Quindi fare una copia è legale a meno che non la si venda…
“Esatto. Quello che personalmente mi capita più spesso, è avere a che fare con genitori che comprano ai loro figli un cartone animato in DVD, che costa anche la bellezza di trenta euro, e temono che il supporto si rovini, un po’ perché gira continuamente nel lettore, e un po’ perché i dischi possono finire in mano ai bambini. Ci telefonano chiedendo se possono farne una copia con i nostri prodotti. Rispondiamo di sì. O meglio: diciamo di copiare quello che è consentito copiare. Sempre che si riesca a capirlo…”
Si cade sempre su questo punto.
“Faccio un esempio. Avevo un DVD raro, che non si trova più in commercio. Mi si è rigato, e non posso ricomprarlo. Il distributore me lo rimanda, senza farmi pagare nulla?”
Glielo rimanda?
“No!”
Quindi in un caso come questo può farne una copia?
“In teoria sì. Ma il problema sono le protezioni. In molti dei nostri prodotti siamo stati costretti a disabilitare i sistemi di superamento di protezioni quali CSS o Macrovision, proprio perché non abbiamo ancora capito se è possibile superarli o meno.”
Ci arrendiamo. Parliamo di DivX: è possibile comprimere un film in DVD per masterizzarlo su CD-ROM?
“Anche qui le regole sono vaghe, o non ci sono. Per esempio, se trasferisco un film su disco fisso e poi lo comprimo in DivX per poterlo vedere sul palmare, non so se sto violando la legge oppure no, perché la giurisprudenza non prevede un caso del genere. Il problema vero è che i tempi di approvazione delle norme sono lunghissimi, mentre le nuove tecnologie sono in continua evoluzione, una casistica in continuo aggiornamento. Ogni produttore va a tentoni, cercando di restare nella legalità. Basti pensare che in America, Philips combatte le copie dei propri prodotti in tutti i modi, mentre in Europa annuncia, per il prossimo anno, l’uscita di masterizzatori DVD multi strato, che permetteranno di effettuare la copia uno a uno di DVD-9…”
Capiamo. Cerchiamo però di tirare le fila del discorso: in fin dei conti, un utente come si deve comportare?
“Personalmente consiglio di fare una sorta di check list. Possedete l’originale? Non ci sono protezioni insuperabili? Se rispondete di sì, allora potete effettuare una copia privata. E nel caso in cui si abbia un lettore DVD sul PC desktop, ma non sul portatile, allora è possibile realizzare un DivX (da masterizzare su un CD-ROM vergine sul quale si paga una tassa sul copyright) per poter usufruire del film, regolarmente acquistato, anche sul notebook.”

Cosa dice Pinnacle
Tra i vari prodotti che permettono di duplicare CD e DVD, uno dei più conosciuti è certamente InstantCopy di Pinnacle. Scatola alla mano, leggiamo che “E’ consentito usare questo software per coadiuvare la copia di cui si possiede il copyright o la cui copia è permessa dal detentore del copyright. Chi non possiede il copyright o non ha ottenuto l’autorizzazione alla copia del detentore del copyright può violare la legge sui diritti d’autore ed essere querelato per danni e/o soggetto ad azione penale.”
Spulciando poi il manuale all’interno della confezione, leggiamo inoltre che “Il programma InstantCopy consente di duplicare virtualmente qualsiasi CD o DVD non protetto da copia.”
Per fare chiarezza sulla questione della copia privata e dei sistemi di protezione, abbiamo contattato il massimo dirigente di Pinnacle a livello italiano, Hans Restini.
Dottor Restini, veniamo subito al dunque: la copia privata per uso personale di un programma o di altri contenuti multimediali, è legale oppure no?
“La questione è davvero complessa, e le norme non sono chiare al riguardo. Né in Italia, né a livello europeo. La tutela del diritto d’autore nel nostro Paese è diversa rispetto alle altre nazioni, e ci si muove in un ambito di forte instabilità decisionale.”
In che senso “instabilità decisionale”, scusi?
“L’attuale normativa presenta enormi lacune, e deve essere considerata in evoluzione. Di fronte a sempre nuove possibilità tecnologiche, la legge si rivela inadeguata. Se poi pensiamo che spesso ci si deve rimettere alle singole decisioni dei Pretori locali, non sempre in accordo tra loro, capite che la situazione si complica ancor di più.”
Ma in qualche modo dovete pur muovervi, per esempio per decidere se mettere in commercio un software di copia nel pieno rispetto della legge. Come vi comportate?
“Personalmente ritengo che occorra muoversi da un presupposto ben preciso: va tutelato il diritto del consumatore di realizzare una copia di sicurezza dei prodotti che paga a caro prezzo.”
Già, ma questi prodotti sono protetti contro le copie. Come si tutela il diritto del consumatore?
“E’ un bel problema, questo. E non so risponderle con precisione. L’unica cosa che le posso dire è che superare le protezioni non è consentito. Quindi noi, con i nostri prodotti, non lo permettiamo. Questa è l’unica cosa certa: la nostra posizione, al riguardo, è ferma; e da qui non ci muoviamo.”
E il diritto alla copia che fine fa?
“Non spetta a noi cambiare le leggi. Ma è assolutamente necessario. Vi faccio un esempio: partendo dal presupposto che chi acquista un prodotto multimediale acquisisce il diritto alla fruizione del suo contenuto e non solo all’uso del supporto, è giusto che se il disco si rovina venga sostituito.”
In un caso del genere, voi sostituite il supporto?
“No, la legge non lo prevede. Sostituiamo il supporto solo se difettoso. E questo è assurdo: lo scenario deve cambiare.”
Quindi non è prevista la sostituzione di un supporto rovinato, a meno che un’azienda non agisca diversamente e, a sua discrezione, preveda la sostituzione. A maggior ragione, quindi, dovrebbe essere permessa la copia di sicurezza…
“Proprio così ma, ripeto, noi non possiamo realizzare prodotti che superino le protezioni. Questi prodotti, però, sono disponibili in Rete. Le racconto un aneddoto: mi è capitata tra le mani, in questi giorni, un’agenda prodotta da un noto istituto bancario; in una pagina erano segnati alcuni siti Internet impedibili: tra questi ve n’era uno che raccoglie informazioni su come copiare qualsiasi CD e DVD, anche se protetto.”
Facciamo un passo ulteriore. Che ne dice della possibilità di comprimere un film in DivX?
“Altro punto scottante, sul quale stiamo molti attenti a non violare leggi poco chiare. Nel dubbio, abbiamo deciso di non includere i codec DivX nei nostri prodotti. Vendiamo dei programmi di editing video, ma ci guardiamo bene dall’inserire quei codec. Meglio non rischiare.”
Insomma, un bel caos anche per voi produttori…
“La richiesta di chiarezza è un’esigenza non solo per gli utenti, ma anche per noi produttori. Vi faccio un ultimo esempio: alcuni CD-ROM allegati alle riviste informatiche non prevedono alcuna protezione contro la copia, pur contenendo programmi che sono venduti sugli scaffali dei negozi, e che prevedono protezioni contro la duplicazione. Posso copiare quei CD allegati? A essere sincero, io stesso non so rispondere…”

Cosa dice la BSA
La Business Software Alliance (www.bsa.org) è un’associazione che fa da portavoce dei produttori di software, hardware e del settore Internet, allo scopo di “promuovere un ambiente on-line sicuro e conforme alla legge”. Una sorta di “confindustria” delle aziende che si occupano di informatica. Tra le sue attività vi sono anche l’“informazione e sensibilizzazione rivolta agli utenti di computer sul tema del diritto d’autore, del software e della sicurezza informatica”. Chi meglio di loro ci può dare un parere sul diritto alla copia di backup?
A tal proposito abbiamo contattato Simona Lavagnini, dello Studio Goglia Lavagnini Valenti (consulente legale, a livello nazionale, di BSA).
Avvocato Lavagnini, posso fare una copia di backup di un prodotto regolarmente acquistato?
“Un attimo, si riferisce alla copia privata o alla copia di backup?”
Perché, c’è differenza?
“Certo che c’è. La situazione è la seguente. Le tipologie di opere protette, e le relative regolamentazioni, sono quantomeno tre. L’ordinamento giuridico che riguarda musica e film, vale a dire le opere di godimento, disciplina la copia privata. In questo caso l’utente può fare una copia, per uso personale, di un CD musicale; anzi, può fare anche delle compilation di CD diversi regolarmente acquistati, e dei quali si possiede ovviamente l’originale. Cosa ben diversa è il software, che è definito come prodotto a carattere utilitaristico. In questo caso si parla di backup, la cui regolamentazione è ben diversa, assai più restrittiva. Il genere del videogioco, invece, è un ibrido, non regolamentato per legge.
D’accordo. Lasciamo perdere i videogiochi e la musica, e parliamo di software. Com’è regolamentata la copia di backup?
“La legge, al riguardo, prevede solo che l’utente legittimo possa fare una copia di riserva del programma, qualora sia necessaria per l’uso. I produttori di software hanno interpretato questa norma generalmente così: il CD-ROM sul quale risiede il prodotto, dopo che il programma è stato caricato sull’elaboratore, funge esso stesso da copia di backup.”
E se il CD si rovina?
“Be’, questo è un caso un po’ particolare. Va detto che la copia di back up andrebbe utilizzata quando il programma caricato è inutilizzabile, per esempio in conseguenza di un disastro informatico, e quindi un crash di sistema.”
Appunto. In questo caso non devo premunirmi facendo una copia del programma?
“Certo, in questo caso è lecito usare una copia di backup.”
D’accordo, ma se ci sono le protezioni, come faccio a copiare il CD o il DVD? Posso superare queste protezioni?
“Questo assolutamente no. La rimozione o l’elusione di dispositivi di protezione dei programmi per elaboratore è un reato penale, come previsto dell’art. 171 bis della legge sul diritto d’autore. Si rischia il carcere: una pena che va dai sei mesi ai tre anni di reclusione.”
Quindi, se non si possono superare le protezioni, come si può premunire un utente?
“L’utente potrebbe chiedere al produttore la copia di backup, tramite una richiesta scritta. In questi casi il produttore potrebbe mettere a disposizione un’altra copia del programma, o adottare soluzioni alternative.”

La legge è confusa per tutti
Dopo aver fatto queste chiacchierate riguardanti il diritto o meno di fare una copia di backup dei programmi regolarmente acquistati o dei quali si detiene l’originale, purtroppo, non possiamo trarre una conclusione chiara e definitiva. Possiamo solo dire che esiste il diritto ad avere una copia di sicurezza dei propri programmi: come la si ottiene, non è dato saperlo con certezza. Una cosa, però, ci è parsa chiara: la legge non ammette ignoranza. Evidentemente non è ammessa solo quella dei consumatori… Meditate, legislatori, meditate.

La copia di backup autorizzata. Da Microsoft
Ogni contratto o licenza d’uso contenuti nelle confezioni dei prodotti contengono cavilli legali che, se pur ispirati dagli stessi principi (anti-pirateria), trattano in modo diverso il diritto alla copia privata. Comunque riconosciuto.
Prendiamo, per esempio, il leader massimo dei software a livello mondiale: Microsoft. Tutti i prodotti della casa di Bill Gates esplicitano a chiare lettere il diritto di effettuare una copia di backup dei prodotti, a patto però che sia per esclusivo uso personale. In alcuni prodotti, però, si specifica che il software “può includere una tecnologia di protezione delle copie per impedire la copia non autorizzata del prodotto software oppure può richiedere il supporto originale per l’utilizzo del prodotto software sul computer. E’ illegale effettuare copie non autorizzate del prodotto software oppure eludere le tecnologie di protezione delle copie incluse nel prodotto software”. Questo si legge, per esempio, nella licenza d’uso del prodotto Microsoft Works Suite 2003.
Bene: noi vogliamo ottenere l’autorizzazione a copiare un prodotto Microsoft. Telefoniamo quindi al Centro Direzionale di Microsoft di Segrate, al numero telefonico 0270/398398. Una voce preregistrata ci guida all’interno dei menu automatici. Ci dichiariamo utenti finali, e vogliamo parlare con un consulente commerciale.
Buongiorno. Scusi, ho comprato un vostro prodotto e ho letto sul contratto che, per effettuare una copia del prodotto, devo ottenere la vostra autorizzazione…
“Deve fare una copia di backup?”
Sì, cosa devo fare?
“Un attimo che consulto con un collega dell’assistenza tecnica… Ecco, sì: può benissimo fare la copia, i nostri prodotti non sono protetti. Può copiarlo con qualsiasi software di masterizzazione, per esempio Nero.”
Non ci sono limitazioni di alcun tipo?
“Assolutamente no, comunque poi c’è da attivare il prodotto…”
Tutto quadra: niente protezioni, nessun reato…

La copia dei videogiochi
Nella grande famiglia dei software, una categoria particolare è quella dei videogiochi. Prendiamo uno degli ultimi giochi usciti: “Lo Hobbit”. Spulciamo il manuale e la licenza d’uso e, colpo di scena, non troviamo alcun riferimento alla possibilità di effettuare una copia personale. Non è possibile. Telefoniamo all’assistenza del distributore Leader, che risponde al numero 0332-870579.
Buongiorno, ho appena acquistato “Lo Hobbit” e vorrei farne una copia di backup. E’ possibile?
“Credo di sì, se per uso personale.”
OK, ma nel contratto non è previsto questo diritto.
“Eh, lo so. Un tempo sui nostri prodotti era specificato che si poteva fare una copia di sicurezza. Poi so che ci sono stati parecchi problemi, e quella clausola è stata tolta.”
Ah. Ma fare questa copia è un mio diritto. Come mi comporto?
“La faccia. Masterizzi pure il gioco, se ha l’originale.”
Ce l’ho, non si preoccupi. Il problema è questo: se ci sono delle protezioni contro la copia, come faccio a masterizzarlo?
“Effettivamente le protezioni non si possono superare…”
Capisce il mio imbarazzo, adesso? Facciamo così: io recupero un software che sprotegge il gioco e poi lo copio. Che ne dice?
“A dire la verità non so cosa dica la legge, al proposito. Pur sospettando che quell’operazione non sia lecita, il buonsenso mi suggerisce che sia possibile.”
Bene. Quindi procedo con la copia?
“Proceda.”

[Articolo pubblicato nel 2003 su Computer Idea]

Cantate con noi la canzone del lettore Lello Vitello:“Per un euro e sessanta, di roba ce n’è tantaaa…”

Forse non sarà la hit dell’estate 2003, e non scalerà le classifiche internazionali. Probabilmente non la ascolterete nelle balere e nelle discoteche, con gruppi di persone che si dimenano con movimenti sincronizzati, come successe lo scorso anno con “Asereje”.
Però, credeteci, nella redazione di Computer Idea, il nostro inno “non ufficiale” scritto dal lettore toscano Lello Vitello, è già un “cult”. Roba da sbellicarsi a ogni ascolto.
Com’è nata, questa canzone? È andata così: sul numero 76 della nostra rivista, abbiamo segnalato il sito di questo “cantautore della bona”, vale a dire www.lellovitello.it. La particolarità del sito è presto detta: questo dottore in chimica (che di professione fa il Webmaster), nel tempo libero scrive canzoni su commissione (senza chiedere alcun obolo!). In pratica, ci si collega al sito e si riempie l’apposito forum con la richiesta dell’opera, per esempio: “Lello, puoi scrivere una canzone sulla mia collega indisponente?”. In alcuni casi, poi, il prode Lello si trova anche a dover comporre serenate ad hoc, ritratti umoristici in rima, cover di canzoni famose reinterpretate in chiave demenziale.
Da qui è nata la nostra (computer…) idea: perché non chiediamo al “toscanaccio” più simpatico della Rete di realizzare un inno della nostra rivista, da mettere a disposizione di tutti i lettori? Detto, fatto: Lello ha dato fondo a tutta la sua creatività e simpatia, realizzando un pezzo imperdibile.
A questo punto non vi resta che scaricare questa canzone (le istruzioni si trovano sulla home page del sito: si tratta di un MP3 da poco più d’un Megabyte), masterizzarla su CD audio, cantarla a squarciagola (a memoria o in modalità karaoke), passarla agli amici, distribuirla in Rete con i programmi “peer to peer” o quant’altro. In ogni caso non lasciate che questa perla passi sotto silenzio. Diffondete un po’ di buonumore!
Bando alle ciance, ora cantiamo tutti insieme appassionatamente: “M’avevan detto nini…”

Download della canzone

lello Che articolo di Computer Idea starà leggendo, Lello Vitello?

Il testo dell’inno

M’avevan detto nini
un tu se’ punto multimediale
oggi senza i’ computer
un tu lavi nemmen le scale

Ma un ci capisco nulla
di bit e connessioni
un so come levare
lo sfondo con Maroni

Ora cio’ pure i’ virus
se un mi curo l’e’ la fine
apro i’ portabicchieri
e gni metto du’ aspirine

Guardo le donne gnude
mi passa un po’ la bile
aspetta sta rivista
dice sto chiamando in Cile

Computer Idea
finalmente, ci volea
e ci capisce tutto
anche mi ma’, quella babbea

Computer Idea
e subito ti ricrea
pe’ un euro e sessanta
di roba ce n’e’ tanta

[Attenzione: articolo del 2001]

“Signor Canà, tranquillo: abbiamo preso i tre quarti di Rummenigge e un quarto di Platini…”

Avete sempre sognato di fare l’“Allenatore nel pallone”? Di gestire acquisti e cessioni come un potente direttore sportivo? Pensate che la squadra per la quale fate il tifo dovrebbe giocare con un modulo diverso, perché per esempio il trequartista non “gira” e sarebbe meglio ripiegare sul classico “4-4-2”? Bene, comprate “Scudetto 2001/2002” e datevi da fare.
La nuova versione del miglior gestionale calcistico è ormai disponibile, pronto per lanciare i “player manager” in un’avventura che vi potrà far salire, con la vostra squadra, in vetta alla Serie A o alla prestigiosa Champions League. E non solo: il database, aggiornato e implementato, contiene i dati di 26 campionati nazionali – per non parlare poi dei tornei collaterali come le Coppe Europee, la Coppa Italia e via dicendo – per un totale di 100.000 giocatori.
Le novità rispetto all’edizione dello scorso anno, però, non sono sostanziali: tutt’altro. La struttura del gioco resta la stessa in attesa che esca il nuovo Scudetto 4, annunciato come una vera e propria rivoluzione. In pratica, oltre all’aggiornamento delle rose delle squadre (a seguito dei trasferimenti estivi, e non solo) sono state apportate pochissime modifiche.
Innanzitutto, i campionati selezionabili (come nella precedente versione) sono ben ventisei e in grado di deliziare anche il più esigente commissario tecnico, che potrà sbizzarrirsi decidendo se giocarli in contemporanea, oppure se tenerne alcuni in modalità “background”. La differenza sostanziale che intercorre tra le due possibilità offerte al giocatore è notevole ed è un parametro da considerare attentamente ai fini dell’elaborazione della straordinaria mole di dati gestiti da Scudetto 2001/2002. Un campionato giocato in background non simulerà dettagliatamente ogni singola partita, ma riporterà lo stesso gli incontri disputati e i trasferimenti più clamorosi, tenendo in memoria un numero minore di calciatori. Attenzione solamente alle caratteristiche del proprio computer, visto che la moltiplicazione dei campionati comporta necessariamente un processore dell’ultima generazione e una tonnellata di RAM. Si può poi decidere se cimentarsi con una squadra di un certo livello, oppure se cercare la gloria con un team minore. In ogni caso, i risultati ottenuti modificheranno la possibilità di essere chiamati alla guida di uno squadrone che disputerà la Champions League o, addirittura, della nazionale del proprio Paese.
Uno dei cavalli di battaglia della serie Scudetto è, da sempre, la simulazione del calcio-mercato: insomma, si può assistere a colpi “sensazionali” come gli acquisti di Zidane o di Mendieta della passata stagione, oppure rifiuti clamorosi (Toldo e Rui Costa con il Parma). I programmatori della Sports Interactive, infatti, sono riusciti nella titanica impresa di dare “un’anima” ai calciatori virtuali di Scudetto. Per esempio, a Parma, finché non sarà ceduto Cannavaro, i vari Nakata, Di Vaio e compagnia bella non si sogneranno mai di andarsene. Si dovrà poi dimostrare la propria abilità nel gestire il “fantomatico” turnover, cercando di non scontentare nessuno e magari lanciando qualche giovane promessa. Il gioco è talmente “imponente”, che contempla persino la possibilità di gestire la squadra delle cosiddette riserve, dove verificare le condizioni dei calciatori reduci da infortuni, provare i giovani e far giocare i ribelli. Peraltro Scudetto 01/02 è aggiornato alla più recente regolamentazione sui trasferimenti voluta dall’Unione Europea, che entrerà in vigore dal prossimo 2002.
Per affrontare una tale mole di impegni, sarà indispensabile uno staff di primo livello, composto da osservatori, preparatori atletici e fisioterapisti. Fondamentale anche il ruolo degli scout, che potranno svolgere un’analisi approfondita sulle squadre avversarie e sullo schieramento tattico utilizzato durante la stagione. I giocatori avranno poi a disposizione tutti gli strumenti per proporre un “credo” tattico vincente. Si potrà quindi decidere di sviluppare il gioco sulle fasce, passare per vie centrali, inserire il trequartista più avanti, selezionare chi batte le punizioni e molto altro. Scudetto 2001/2002, rasenta la perfezione, così come nella descrizione di ogni singolo calciatore: il suo potentissimo database raccoglie caratteristiche tecniche e le statistiche di oltre 100.000 professionisti. Ogni singolo atleta è riprodotto con circa 30 parametri che ne identificano la velocità, il carisma, la capacità di tirare da lontano, l’agilità, l’abilità nel dribbling e via dicendo. È anche possibile, grazie all’apposito editor, modificare le statistiche di ogni singolo giocatore. Infine, in qualità di allenatore, il giocatore potrà chiedere a un calciatore di sottoporsi a un intervento chirurgico per evitare il ripetersi di un infortunio, ricorrere in appello contro le squalifiche date ai giocatori e sollecitare un maggior impegno finanziario ai vari Moratti e Cragnotti della situazione. Infine, è stata aggiunta maggior enfasi ai rapporti con i media, pronti a raccogliere notizie e a creare il caos nella squadre.

C’è chi si diverte, tra una visione di “Matrix” e una del “Tredicesimo piano”, a immaginare un mondo in cui, invece di manipolare avatar di Second Life, siamo noi a essere manipolati,
a vivere in una realtà virtuale di cui non abbiamo coscienza. Chi afferma queste cose, però, non fa fantascienza, ma scienza con la esse maiuscola. Stiamo parlando della controversa teoria del fisico neozelandese Brian Whitworth.
Questo studioso ha diffuso on-line, nel 2007, un “call for papers”, una raccolta di documenti intitolata “The Physical World as a Virtual Reality” (“Il mondo fisico come realtà virtuale”, http://brianwhitworth.com) per indurre altri studiosi a smentire, o integrare, la sua clamorosa teoria. Quale? Semplice: l’universo è una realtà virtuale, risultato dell’elaborazione di un sistema informatico. Questo spiegherebbe molte cose, secondo lui: per esempio, alcune teorie fisiche (la teoria dei quanti, quella della relatività, quella delle stringhe) prese singolarmente funzionano, ma si contraddicono tra loro. La teoria della realtà virtuale spiegherebbe questo, e altro: il big bang sarebbe l’inizializzazione del sistema informatico nel quale viviamo; il fotone è l’unità di misura più piccolo della luce (chi l’ha stabilito?) come, guarda caso, in informatica esiste il pixel o il bit (0 e 1); concetti come spazio, tempo, luce, materia e movimento deriverebbero da un’elaborazione di dati; e così via.
Insomma, potremmo essere tutti avatar nelle mani di un giocatore. Maldestro, viste le porcherie che succedono nel mondo: inquinamento, malavita, violenza e così via. Forse chi gioca col nostro mondo sta solo facendo una partita di prova, senza impegnarsi troppo.

Ciberspazio (a volte “cyberspazio) è l’italianizzazione del neologismo inglese “cybespace”, introdotto per la prima volta, negli anni Ottanta, dall’autore di fantascienza Bruce Sterling, nel romanzo “Neuromante” (pubblicato in Italia da “Editrice Nord” nel 1986, ora reperibile negli Oscar Mondadori). Cosa indica? Si tratta semplicemente di applicare il concetto spaziale a una realtà che, per la sua stessa natura, non ha fisicità, esiste solo in quanto insieme di informazioni, di bit. Molti studiosi hanno approfondito l’argomento. Tra questi, per esempio, il  celebre antropologo Pierre Levy spiegava come le “autostrade informatiche”, il multimedia e le realtà virtuali abbiano configurato un mutamento di paradigma e l’apertura di un nuovo spazio antropologico, che coincide con la messa in comune dell’immaginazione e delle conoscenze presenti nella società.

Questo manuale per “Genitori persi nella Rete” di Pelosi (docente delle superiori, nonché attore teatrale) cerca soprattutto di venire incontro a quei papà e mamme che, di fronte all’uso disinvolto che fanno i ragazzi delle nuove tecnologie, brancolano nel buio. Prima analizza potenzialità, rischi e pericoli della Rete, poi dà suggerimenti concreti su come comportarsi in determinate situazioni, entrando nel dettaglio (Facebook, siti osé, cattivi incontri on-line). Libro agile, per neofiti.

 
Autore: Giuseppe Pelosi
Collana: Percorsi familiari
Editore: Ancora
Prezzo: 10 euro

Su Amazon:

Chi meglio di un internauta può raccontare l’amore ai tempi di Internet? L’editore Kimerick (www.kimerik.it/cuorinellarete.htm), qualche mese fa (scadenza settembre 2009), lanciò un concorso: i partecipanti dovevano scrivere un racconto, con argomento appunto l’amore nato on-line, di massimo cinque cartelle. Questo è il risultato (nonché il premio…). Esperimento riuscito!

Titolo: Cuori nella Rete. Storie d’Amore nate in Chat
Autore: Vari
Collana: –
Editore: Kimerick
Prezzo: 16 euro

Su Amazon

Il tema dello sviluppo sostenibile e del riciclo in ambito ICT è recente, ma ormai imprescindibile. L’autrice, direttrice dell’Osservatorio Tecnologico del Ministero dell’Istruzione, ha le idee chiare e le espone con competenza. Parla, tra le altre cose, di e-waste (rifiuti elettronici a fine ciclo vitale), RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e “green computing” (la progettazione attenta all’ambiente). E fa delle proposte concrete: per esempio passare in blocco all’open source (ideale per il riciclo e per i risparmi).

Titolo: Il Computer Sostenibile
Autore: Giovanna Sissa
Collana: –
Editore: FrancoAngeli
Prezzo: 15 euro

Su Amazon:

Il bullismo ai tempi di Internet

Il cyberbulling è un fenomeno noto da pochi anni, eppure gli studiosi delle nuove tecnologie (psicologi, sociologi, pedagoghi, giuristi) ne hanno colto subito la portata. Questo studio, finanziato dal progetto europeo Daphne (ideato per combattere la violenza contro i minori) e coordinato dall’Università di Bologna, descrive lo stato dell’arte della ricerca in tema. Come si può definire e individuare il bullismo elettronico?  In cosa si differenzia da quello tradizionale?

Partendo soprattutto dalle ricerche internazionali (in Italia il fenomeno è ancora poco approfondito) e citando casi concreti (riferiti all’Emilia Romagna), il volume cerca di fare chiarezza. Approccio accademico, non giornalistico/divulgativo. Interessante.

 

Titolo: Bullismo elettronico. Fattori di rischio connessi alle nuove tecnologie

Autore: Maria Luisa Genta, Antonella Brighi, Annalisa Guarini

Collana: Psicologia

Editore: Carocci

Prezzo: 18,60 euro

 

Su Amazon: